Testo Unico per la Sicurezza

D.Lgs n.81/2008 e n.106/2009


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Dubbi sui corsi di aggiornamento?.

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Le DATE dei prossimi corsi 2011


AGGIORNAMENTI AI CORSI: RISPOSTE AI DUBBI

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La normativa non e' sempre cosi' chiara riguardo all'aggiornamento dei vari corsi, ecco alcuni chiarimenti in proposito:







CORSO MONTAGGIO PONTEGGI La legge prevede 4 ore di aggiornamento ogni 4 anni (allegato XXI paragrafo 6: "I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici."

CORSI PER LAVORATORI - PREPOSTI - DIRIGENTI L'Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 prevede aggiornamenti quinquennali, di cui: (indipendentemente dal fatto che il settore di riferimento sia a rischio basso, medio o alto) 6 ore minimo per i lavoratori, 6 ore minimo per il preposto, 6 ore minimo per il dirigente

CORSO PRIMO SOCCORSO La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica, come recita l'articolo 3 decreto 388 del 15 luglio 2003 (g.u. 27 del 3-2-2004) "La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico. "

RSPP datore di lavoro Dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: Aggiornamento Quinquennale di 6 ore rischio basso 10 ore rischio medio 14 ore rischio alto

ANTINCENDIO Da un lato il D.M. 10 marzo 1998, che regolamenta i percorso formativi in materia di antincendio, non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio.
D'altra parte il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, recita: Art.37 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Quindi attualmente, in attesa delle nuove disposizioni, rimane a discrezione del datore di lavoro individuare ogni quanto tempo effettuare i corsi di aggiornamento. Noi consigliamo di farli ogni 3 (come il primo soccorso) massimo 5 anni.

RLS Il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, cosi' recita all'art.37 par. 11 comma h:
La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori


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